Fonte: http://www.condominioweb.com/antenne-radioamatori-tetti-condominiali.13914
Il TAR Liguria, con sentenza n° 540 del 20 giugno 2017 ha stabilito che si può installare un’antenna per radioamatore sul tetto del condominio senza che sia necessario il rilascio di un titolo edilizio.
II caso. Il comune di Genova aveva ingiunto un condomino alla rimozione di una antenna per radioamatore installata sulla copertura dell’immobile condominiale. Il manufatto si elevava per circa undici metri.
La decisione. Rifacendosi alla prevalente giurisprudenza in argomento il Tar Liguria ha precisato che per l’installazione di tale tipo antenna non è necessario il rilascio di un titolo edilizio. Inoltre l’intervento autorizzativo della p.a. ricorre solo nel caso in cui l’impianto riguardi un sito paesisticamente rilevante (ma nel caso di specie non si è verificata questa evidenza). Per tali motivi il Tar Liguria accoglie il ricorso del radioamatore, contro il Comune di Genova, disponendo che l’intervento autorizzativo della pubblica amministrazione è legittimo solo nel caso in cui l’impianto riguardi un sito paesisticamente rilevante”, pertanto l’antenna si può liberamente installare.
I precedenti. La giurisprudenza in materia è consolidata nel ritenere necessaria la concessione edilizia solo se l’impatto ambientale e la trasformazione edilizio-urbanistica che la realizzazione delle opere comportano siano di rilevante entità. Il Consiglio di di Stato, con sentenza del 20 ottobre 1988, n. 594 ha affermato che l’installazione sul tetto di un condominio di un’antenna posta al servizio di un impianto di radioamatore non è soggetta a concessione edilizia. Più recentemente Il T.A.R. Latina Sez. I, 28/10/2011, n. 861 ha stabilito “che l’installazione di un’antenna sul tetto di un condominio posta al servizio di un impianto di radioamatore, compreso il traliccio quale sostegno dell’antenna medesima, non costituisce trasformazione del territorio agli effetti delle leggi urbanistiche, ma una mera pertinenza e, pertanto, non necessita di autorizzazione o concessione edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto”. Il T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 18/10/2010, n. 1161 ha inoltre precisato che “se è vero che le antenne per gli impianti di ricetrasmissione radioamatoriali non necessitano di permesso di costruire perché non costituiscono interventi di trasformazione del territorio agli effetti delle leggi urbanistiche, ciò può ammettersi solo per le antenne di radioamatore di piccole dimensioni e, comunque, non per i “tralicci” su cui vanno collocate siffatte antenne”.
=> Risvolti in ambito condominiale. In tema di edificio di condominio, posto che il condomino può usare della cosa comune (ex art. 1102 c. c.) per un suo fine particolare, non deve alterare la consistenza e la destinazione di essa e non impedire l’altrui pari uso. Fatto salve queste due condizioni, è da ritenere consentita l’installazione di un’antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte di un singolo condomino radioamatore purchè per le dimensioni dell’antenna non venga pregiudicato o escluso agli altri la possibilità di fare del tetto stesso analogo uso.
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Ogni condomino ha diritto d’installare un’ antenna radiotelevisiva nella proprietà del vicino se…
Condominio e diritto di installare un’antenna televisiva,
Fonte http://www.condominioweb.com/condominio-e-diritto-di-installare-unantenna-televisiva.719
Quella del così detto diritto d’antenna è questione assai nota e delicata coinvolgendo diritti costituzionalmente tutelati come il diritto all’informazione. Una recente ordinanza del Tribunale di Nola, datata 16 maggio 2011, ci ricorda quelle che sono le condizioni al ricorrere delle quali chiunque abita in un condominio (senza distinzione tra proprietario, conduttore, comodatario , ecc.) può far valere il proprio diritto.
Secondo il giudice campano è opinione diffusamente condivisa in giurisprudenza quella che “ il diritto di installare antenne radio e televisive su beni di proprietà esclusiva altrui, da parte dell’abitante dell’immobile, costituisca una facoltà che attiene all’esercizio dell’ampio diritto primario, riconosciuto dall’art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, spettante ad ogni cittadino, sia come destinatario delle manifestazioni di pensiero altrui (diritto all’informazione), comportante l’installazione di antenna ricevente, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), comportante l’installazione di antenna trasmittente: diritto che, nel predetto duplice aspetto, regolamentato dalla p.a., non incontra altro limite, nei rapporti tra privati, se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l’esercizio di diritti di altra natura quale quello di proprietà con il libero godimento dell’immobile” (in tal senso v. Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399; Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418).
Tale diritto non ha contenuto reale (servitù), ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo.
Si è, ad esempio, conseguentemente ritenuto che quando il locatario di un appartamento, nell’installare un’antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell’edificio, legittimato passivo dell’azione di risarcimento del danno proposta dal condominio è il solo locatario e non anche il locatore-proprietario dell’appartamento (cfr. Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176; Cass. civ., sez. Un. n. 1005/1960).
Il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli art. 1 e 3 legge 6 maggio 1940 n. 554 e 231 D.P.R. 29 marzo 1973 l. n. 156, è dunque espressamente subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri per la collocazione dell’ antenna ovvero di avvalersi di un impianto comune, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 aprile 2009, n. 9427; Cass. civ., sez. II, 6 maggio 2005, n. 9393).
Trattasi, come detto, di diritto soggettivo perfetto, di natura personale, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre al titolare del diritto di impianto che l’installazione non debba impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 agosto 2003, n. 12295)” (Trib. Nola 16 maggio 2011).
Se la richiesta d’installazione, dunque, non è infondata chi la riceve non vi si può opporre.